Giurisprudenza casa
delibera condominiale
annullata
«In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condòmino che sia stato assente all’assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l’onere di provare tali circostanze.
Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d’ufficio dal giudice e il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo». Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 5611/19, inedita).
amministratore e proroga poteri
«In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell’amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d’invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua a esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura a un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e dell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione.
L’accertamento della legittimazione di tale amministratore è rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non è soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale».
Lo ha detto la Suprema corte nella sentenza n. 7699/19, inedita.
Nella specie, la Cassazione ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata, con riferimento a un ricorso per decreto ingiuntivo, dall’amministratore di un condominio, nonostante la sua nomina fosse stata contestata per violazione dell’art. 1129, comma 13 cod. civ.

